Officina Magazine
Magazine online d'attualità e opinioni

Difesa, legittima?

Quanto vale la nostra vita?

Un uomo entra in casa tua. Gli spari. Muore. Difesa legittima?

Fredy Pacini, imprenditore di Arezzo, dopo 38 furti subiti negli ultimi anni – in realtà pare siano solo quattro – si trovava costretto a dormire in azienda per proteggere i suoi beni. Così, quando sente dei rumori, spara un paio di colpi e uccide l’ultimo ladro infiltratosi. 29 anni, moldavo. Difesa legittima?

La causa di giustificazione storicamente più collaudata ed universalmente riconosciuta è la difesa legittima. Essa prevede la non punibilità per chi, nell’intento di difendere un diritto proprio o altrui, abbia causato lesioni o morte dell’aggressore. Questa causa di giustificazione esiste in qualsiasi ordinamento giuridico penale, in quanto costituisce uno dei punti fondamentali del patto di formazione di uno Stato di diritto: seppur vero che i cittadini rinunciano all’esercizio dell’auto vendetta e attribuiscono allo Stato il compito di difenderli e tutelare i propri diritti, intervenendo per porre un limite alla legge del taglione, tutti gli Stati le riconoscono un margine, nel limite in cui ricorrere all’autorità pregiudicherebbe irrimediabilmente il diritto stesso.

La difesa legittima scatta ogni volta che ci si trova di fronte ad un’offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui, che può essere di qualsiasi tipo, anche riguardante beni patrimoniali. La ratio di questo istituto è proprio quello di “trovarsi costretti a difendersi”. La probabilità di subire il danno deve essere alta e il pericolo deve essere imminente o perdurante. Non sussiste dunque in tutti quei casi in cui il pericolo è volontariamente creato, o non imminente. Inoltre non devono esserci alternative di difesa lecita o meno lesive, non deve essere possibile la fuga senza rischi e deve sussistere la proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il requisito della proporzionalità è l’aspetto forse più dibattuto e problematico riguardo all’istituto. Deve infatti sussistere una proporzionalità tra i beni: quello messo in pericolo dall’aggressore e quello danneggiato con l’azione difensiva. Proporzionalità non significa equivalenza. Raramente infatti i beni sono identici, ma significa che i beni non devono essere evidentemente sbilanciati data la loro rilevanza costituzionale.

Alla difesa legittima “classica” sancita dall’articolo 52 del codice penale italiano, nel 2006 il legislatore ha ritenuto di affiancare una seconda ipotesi, la cosiddetta legittima difesa “domestica” o “allargata”. Ha introdotto due nuovi commi all’articolo 52 con l’intento di mettere al riparo da un’incriminazione chi si fosse difeso da un’aggressione all’interno della propria abitazione. In realtà il campo operativo di questa legittima difesa “allargata” è più ampio e fa riferimento a tutti i fatti posti in essere, a fini difensivi, non solo nell’abitazione ma in ogni “luogo di privata dimora” quindi studi professionali, laboratori artigiani, uffici inseriti in strutture produttive. E arrivando ad ampliare tale ambito ricomprendendo “ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. Questo ampliamento viene in essere sulla base di una presunzione di proporzionalità. La riforma ha dunque modificato il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della necessità dell’uso dell’arma. Tuttavia per la Costituzione è inaccettabile un’equivalenza tra il bene vita e il bene patrimonio. La Corte costituzionale, per far sopravvivere la disposizione, ha deciso di interpretarla nel senso di un’inversione dell’onere della prova. Pertanto non sussiste, come era invece nelle intenzioni del legislatore, una sempre presente proporzionalità, ma semplicemente sarà l’aggredito, o l’accusa, a dover provare la non sussistenza di questa.

Ad oggi un’altra riforma sembra modificare ulteriormente questo istituto, lo scorso ottobre è stato approvato al Senato il disegno di legge sulla legittima difesa proposto dall’asse Lega- M5S che attende il via libera dalla Camera con la votazione che si terrà a inizio 2019. La riforma prevede due novità consistenti. La prima prevede che sia “sempre” presente la proporzionalità tra offesa e difesa. Si riterrà quindi «sempre in stato di legittima difesa» chi, all’interno del domicilio o nel luogo di privata dimora, respinge l’intrusione «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

L’altra novità riguarda l’eccesso colposo. Non sarà punibile chi ha agito per difendere la propria o altrui incolumità “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Alla luce di queste modifiche l’istituto sembra venire snaturato della stessa ratio che l’ha caratterizzato e gli ha garantito una previsione di tutto rilievo all’interno della disciplina del codice. Si concretizza il rischio di regolarizzare e tutelare l’eccesso colposo e l’eccesso di legittima difesa, configurati come reati secondo la vigente disciplina. Se già sono numerosi i casi registrati di questi reati, con la presente riforma si arriverebbe a normalizzare gli eccessi dei relativi comportamenti, incentivandoli. Seppur la legittima difesa non abbia nel nostro ordinamento previsione costituzionale, valicare i limiti della sua legittimità apre a varie problematiche di natura costituzionale e non. La vita è un bene non solo giuridico ma sacro, la difesa sembra collocarsi in questo modo su un livello più alto della vita stessa. Si corre il rischio, stravolgendone il fondamento giuridico, di renderlo un istituto di difesa sì, ma legittima?